Fra i promotori del portale, il COP rappresenta 40 organizzazioni con sede in Piemonte impegnate in tutto il mondo per iniziative di cooperazione e di solidarietà internazionale. Attualmente tali organizzazioni sono operative in quasi 70 Paesi grazie al lavoro di circa 100 collaboratori e 1.000 volontari in Piemonte, e più di 70 piemontesi impegnati all’estero, che stanno lavorando a fianco di 1.000 collaboratori locali e centinaia di associazioni ed enti partner, grazie ai fondi raccolti in Italia e in Europa da migliaia di privati cittadini ed enti di ogni tipo, permettendo di realizzare al momento attuale più di 200 progetti.

Sul sito del COP è possibile visionare grazie a una mappa interattiva dove questi progetti vengono realizzati, da chi e in che settori di intervento:

 

La Legge n° 125 del 2014 ha rinnovato la disciplina della cooperazione internazionale per lo sviluppo in Italia, sostituendo la precedente Legge n° 49 del 1987. Il 1° comma dell’art. 26 della Legge 125/2014 prevede che lo Stato Italiano “promuove la partecipazione della cooperazione allo sviluppo delle organizzazioni della società civile e di altri soggetti senza finalità di lucro (che possono essere, per esempio, le società cooperative e le imprese sociali che, appunto, non hanno finalità di lucro), sulla base del principio di sussidiarietà” riportato nel 4° comma dell’art. 118 Cost. per cui lo Stato, le Regioni e gli enti locali “favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale”, fra cui la cooperazione internazionale allo sviluppo.

Le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza scopo di lucro che partecipano all’attività di cooperazione allo sviluppo sono così identificati dal 2° comma dell’art. 26 della Legge 125/2014:
a) organizzazioni non governative (ONG) specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell’aiuto umanitario;

b) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) statutariamente finalizzate alla cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale;

c) organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo;

d) le organizzazioni e le associazioni delle comunità di immigrati che mantengano con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti;

e) le imprese cooperative e sociali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, le fondazioni, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali;

f) le organizzazioni con sede legale in Italia che godono da almeno quattro anni dello status consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC).

La principale novità della Legge 215/2014 è quindi nel fatto che con essa le organizzazioni senza scopo di lucro che possono realizzare progetti di cooperazione allo sviluppo non sono più solo le organizzazioni non governative (ONG), così com’era previsto dalla previgente Legge 49/1987, ma una platea molto ampia di organizzazioni senza scopo di lucro.

Qui il sito dell’Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero e la sezione dedicata alle organizzazioni della società civile: www.aics.gov.it/home-ita/opportunita/spazio-osc/